Servizi


Affari e Rapporti Internazionali
Cos'èIn diretto contatto con l’Ufficio II- Cooperazione internazionale- della Direzione Generale degli Affari Penali del Ministero della Giustizia, la Segreteria Estradizioni cura i rapporti con la Corte di appello in sede finalizzati alla estradizione da e per l’estero (Mod. 10 e Mod. 11).

Per estradizione s'intende la consegna, da parte dello Stato richiesto allo Stato richiedente, di una persona ricercata o perché oggetto di una sentenza di condanna definitiva ad una pena detentiva o ad una misura di sicurezza privativa della libertà personale (estradizione esecutiva), o perché oggetto di una ordinanza di custodia cautelare in carcere (estradizione processuale). Altro strumento diretto alla consegna è rappresentato dal M.A.E. Con la decisione quadro sul mandato d’arresto europeo, adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 13 giugno 2002, in Italia attuata con la L. 22 aprile 2005, n. 69, si è realizzato il fondamentale obiettivo della sostituzione nell’Unione europea dell’estradizione con una nuova procedura di cattura e consegna delle persone ricercate in ambito internazionale basata sul mandato d’arresto europeo. La consegna allo Stato estero avviene non più attraverso le procedure estradizionali gestite dalle autorità centrali degli Stati ma direttamente sulla base del provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria.

Altro servizio curato con riferimento ai provvedimenti giudiziari di Autorità straniere è quello previsto dagli articoli 12 codice penale e 730 codice procedura penale diretti al riconoscimento sentenze penali straniere (Mod. 14).
Il servizio si avvale delle informazioni acquisite attraverso il sistema Ecris - European Criminal Records information System.

Lo stessa Segreteria cura anche le pratiche finalizzate alla esecuzione all’estero di sentenze penali italiane (Mod. 13). Con lo strumento del trasferimento delle persone condannate è consentito ai cittadini di uno Stato, detenuti in espiazione di pena in un altro Stato, di essere trasferiti in quello d'origine per la continuazione dell'espiazione della pena stessa. Lo strumento giuridico di maggiore applicazione in tale materia, ai fini dell'esecuzione di condanne definitive, è la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983.

Ad essi si è aggiunto il riconoscimento ed esecuzione sentenze penali straniere disciplinato dal d.lgs. 7 settembre 2010 n. 161 che ha attuato nel nostro ordinamento la Decisione Quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o Pag. 35 di 46 misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell’Unione Europea.

Lo strumento ha la finalità di consentire l’esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione Europea nello Stato membro di cittadinanza della persona condannata o, in un altro Stato membro che abbia espresso il consenso a riceverla.
Il riconoscimento della sentenza non presuppone la condizione di detenzione del soggetto. L’eventuale trasferimento, a sua volta, non presuppone il consenso della persona condannata, almeno nella maggior parte dei casi (v. art. 10, comma 4, d.lgs. cit.). Unico presupposto indefettibile della procedura è quello della presenza del soggetto nello Stato membro di emissione della sentenza o in quello di esecuzione della stessa.
Nella procedura attiva, l’autorità italiana competente a chiedere l’esecuzione all’estero della sentenza di condanna è il pubblico ministero presso il giudice indicato all’art. 665 c.p.p. per quanto attiene all’esecuzione delle pene detentive e, quello individuato ai sensi dell’art. 658 c.p.p. per l’esecuzione di misure di sicurezza personali detentive (v. art. 4 d.lgs. cit.). Nella procedura passiva, invece, competente a decidere sulla richiesta di esecuzione in Italia di una sentenza straniera è la Corte di Appello del distretto in cui è avvenuto l’arresto della persona condannata oppure di quello del luogo di residenza, dimora o domicilio della stessa (v. art. 9 d.lgs. cit.). La decisione è soggetta a ricorso per cassazione.
Come si richiede documenti necessariSegreteria Estradizioni piano 1°, stanze n. 26 - 27
  • Invio per posta ordinaria all’indirizzo:
    Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria
    Segreteria Estradizioni
    Via Cimino 2 - 89127 Reggio Calabria