Glossario dei termini giuridici

ISTANZA DI EQUA RIPARAZIONE

Chi è stato coinvolto in un processo – civile, penale, amministrativo, pensionistico, militare, etc. o, a certe condizioni, tributario – per un periodo di tempo considerato irragionevole, cioè troppo lungo, può richiedere, in base alle disposizioni della legge 24 marzo 2001, n. 89, meglio conosciuta come “legge Pinto”, una equa riparazione, che consiste solitamente in 1000-2000 euro per ogni anno di durata eccessiva del processo. L’ammontare effettivo del risarcimento concesso dipende dalla materia del procedimento e dalla sede territoriale della Corte. La durata ragionevole del processo è considerata, generalmente, di 4 anni per il primo grado, di due per il secondo, di uno per la cassazione.

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