18/07/2020 -
Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia
Estratto art. 252 DL 34/2020
1.Per assicurare il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria, il
Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge n. 34 del 19.5.2020, convertito in Legge n. 77 del 17.7.2020, (
ndr termine 18.8.2020), può avviare le procedure già autorizzate per il
reclutamento delle seguenti unità di personale:
a)
400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria, con la qualifica di
direttore – Area III/F3, di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;
b)
150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 (
ndr funzionario) residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3 -bis , comma 1, lettera b) , e 3 -ter , comma 1, lettera b) , del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, per l’urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli
uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna.
......
5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, può procedere, altresì ad avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di
2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di
cancelliere esperto – Area II/F3.
art. 252 DL 34-2020 conv. in L 77-2020