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Area Rogatorie Internazionali – Assistenza giudiziaria in materia penale
Cos'èCon lo strumento dell'assistenza giudiziaria in materia penale gli Stati possono prestarsi reciproca assistenza nella lotta contro la criminalità internazionale.
Il giudice che deve svolgere indagini nel territorio di uno Stato estero può chiedere alle Autorità giudiziarie di quello Stato di eseguirle in sua vece provvedendo al compimento degli atti richiesti e trasmettendone i risultati documentali al Paese richiedente, ai fini del loro utilizzo nel processo.
L'assistenza giudiziaria ha ad oggetto lo svolgimento di una attività istruttoria diretta ad acquisire le prove relative ad un certo reato e può consistere: nell'audizione di testimoni e imputati, nel sequestro a titolo conservativo e nella consegna di prove, documenti ed altri beni pertinenti al reato, nella perquisizione domiciliare, nella notificazione di sentenze e di altri atti giudiziari che non possono essere eseguite nel territorio dello Stato richiedente.
La materia dell'assistenza giudiziaria è disciplinata, nell'ordinamento italiano, dalla Costituzione (art. 10); dalla legge (Libro XI, titolo III, artt. 723 ess. c.p.p.; artt. 201 – 206 norme di attuazione c.p.p.); dalle Convenzioni internazionali e dalle norme di Diritto internazionale generale che, in base al disposto dell'art. 696 c.p.p., laddove esistenti prevalgono sulle norme di legge ordinaria. Il codice di procedura penale distingue tra le c.d. "rogatorie passive", ossia richieste di assistenza pervenute dall'estero, e le c.d. "rogatorie attive" ossia richieste formulate all'estero.

Presso la Procura Generale sono designati due magistrati dell’Ufficio che svolgono ciascuno le funzioni di “Punto di contatto della Rete Giudiziaria Europea” e di “Corrispondente nazionale di Eurojust” per il distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria.
Chi può richiederloAltri Uffici giudiziari di Stati esteri direttamente o tramite il Ministero della Giustizia
Come si richiede documenti necessari